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Dichiarazione di Volontà

La dichiarazione della volontà di donare gli organi è disciplinata dalla legge n.91 del 1 aprile 1999 e dal decreto ministeriale dell'8 aprile 2000.L'art 4 della legge n.91/99 introduce il principio del silenzio assenso, in virtù del quale, per ogni cittadino maggiorenne, la mancata dichiarazione di volontà equivale all'assenso alla donazione.

Ad oggi, prima dell'applicazione del silenzio - assenso, la manifestazione della volontà è regolamentata dall'art. 23 della stessa legge (disposizioni transitorie) che introduce il principio del consenso o del dissenso esplicito; in altri termini viene data la possibilità (non l'obbligo) di esprimere la volontà in merito alla donazione dei propri organi.

Le modalità per esprimere tale volontà sono le seguenti:

1. dichiarazione scritta: il Decreto legislativo 8 aprile 2000 sancisce che qualunque nota scritta che contenga nome, cognome, data di nascita, dichiarazione di volontà (positiva o negativa), data e firma, è valida a tutti gli effetti;

2. registrazione della propria volontà presso la USL di riferimento o il medico di famiglia;

3. compilazione del tesserino blu inviato dal Ministero della Sanità nel maggio del 2000 che deve essere conservato insieme ai documenti personali;

4. l'atto olografo o la tessera dell'AIDO o di una delle altre associazioni di volontariato o di pazienti.

All'atto di registrazione alla USL i dati vengono inseriti in un archivio del Centro Nazionale per i Trapianti che è collegato con i Centri interregionali. In caso di possibile donazione in un soggetto di cui venga accertata la morte, i medici rianimatori verificano se il soggetto ha con sé la dichiarazione o ha registrato la volontà nell'archivio informatico.

In caso di morte di un cittadino che non si sia espresso in relazione alla volontà di donazione, al momento attuale la legge prevede la possibilità per i familiari (coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni e genitori) di opporsi al prelievo durante il periodo di osservazione di morte. Essi vengono interpellati dai medici circa la volontà espressa in vita dal congiunto.

Per i minorenni il prelievo può essere effettuato nel solo caso in cui entrambi i genitori siano favorevoli.

Il cittadino può modificare la dichiarazione di volontà in qualsiasi momento: fa fede l'ultima dichiarazione prestata.

Dal nostro sito puoi scaricare il modulo per la sottoscrizione dell'atto olografico.

atto olografico per la sottoscrizione di volontà di donazione degli organi

Documenti allegati

Atto Olografico

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